Politiche agricole

Nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana


Il 18 gennaio la Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ha emanato un dispositivo con il quale vengono disposte “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”.
Con la nota il Ministero definisce i provvedimenti da mettere in atto in tre distinte “zone”: la zona infetta in restrizione, una zona che si può definire “cuscinetto” compresa nell’area di 10 Km confinante con la zona infetta e il resto del territorio nazionale.
In linea generale il provvedimento prevede: 
A) Zona infetta in restrizione
a. Suini selvatici – si applicano le limitazioni alle attività venatorie e all’aperto come da precedente ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’intensificazione della ricerca di carcasse e la loro gestione e smaltimento e il divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque macellati;
b. Suini detenuti – Si applica: 
1. un accurato censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini;
2. la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del
presente dispositivo;
3. la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno degli
allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e
divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
4. programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6
mesi dalla data del presente dispositivo;
5. allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento di cui ai punti 3) e
4), se la situazione epidemiologica lo permetterà sarà possibile il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari competenti dell’adozione e dei livelli di misure di biosicurezza;
6. esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti;
7. controllo sugli eventuali trattamenti terapeutici sui suini;
8. divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi
veterinari competenti;
9. divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta;
10. divieto di movimentazione di partite di materiale germinale,
sottoprodotti e partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona.
B) Zona “cuscinetto” – le Regioni applicano:
a) rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione
dell’attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
b) regolamentazione dell’attività venatoria e delle altre attività all’aperto di natura
agro-silvo-pastorale;
c) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e/o cinghiali;
d) divieto di movimentazione diversa da quella finalizzata alla macellazione di
cinghiali catturati in aree protette e in altri istituti faunistici;
e) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti;
f) controllo sugli eventuali trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati;
g) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti e verifica dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
h) i suini detenuti in allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, laddove i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente verifichino l’assenza di strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera in ogni forma di recinzione, sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
i) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
j) macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
k) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona salvo derogare tale divieto applicando le condizioni generali e speciali previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
Le Regioni interessate dalla zona infetta, limitatamente alla parte indenne, e le Regioni confinanti con l’area infetta dispongono almeno le misure di cui ai punti g), h) e j) e possono disporre di provvedimenti in merito alle attività venatorie.
C) Resto del territorio nazionale
a) censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento
della BDN;
b) divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri
istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta verifica, fermi restando i livelli già stabiliti nel piano di sorveglianza nazionale;
d) Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di cinghiali ritrovati sul proprio territorio ed il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.
I provvedimenti presi dal Ministero della Salute interessano non solo gli allevamenti della zona infetta già definita, ma dell’intero territorio nazionale soprattutto in merito ai livelli di biosicurezza. Per quanto sia comprensibile agire con rapidità e in maniera incisiva per circoscrivere l’epidemia ed eradicarla il prima possibile mettendo in sicurezza gli allevamenti suinicoli, sarà altrettanto necessario prevedere dei fondi per permettere agli agricoltori di adeguare i livelli di biosicurezza come richiesto ed indennizzare gli allevatori colpiti dalle conseguenze economiche di tali misure.

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