Politiche agricole

Ue estende Quadro temporaneo aiuti di Stato fino a dicembre 2021 

Grazie alla proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato a seguito della crisi pandemica da Covid-19 lo scorso 19 marzo, gli Stati membri potranno continuare a sostenere economicamente le imprese più duramente colpite dalla crisi del coronavirus.

Il Temporary framework è stato prorogato al 31 dicembre 2021. L’obiettivo del rinvio è permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell’attuale crisi determinata dalla diffusione del Covid-19, soprattutto laddove la capacità di sfruttare il Quadro temporaneo non si sia pienamente dispiegata finora, tutelando al contempo le condizioni di parità nel mercato interno.

“Poiché la pandemia di Covid-19 si protrae più a lungo di quanto speravamo, dobbiamo continuare a far sì che gli Stati membri possano fornire alle imprese il sostegno necessario per assisterle a superare l’emergenza”, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, precisando che saranno anche aumentati i tetti degli aiuti in certi casi. 

Tenuto conto della persistente incertezza economica e delle stringenti misure nazionali volte a limitare la diffusione del virus, Bruxelles, insieme alla proroga del regime, ha deciso di aumentare i massimali per gli importi limitati di aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo.

I nuovi massimali sono pari a:

  • 225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100mila),
  • 270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (precedentemente 120mila),
  • 1,8 milioni per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800mila euro).

Come in passato, questi aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200mila euro per impresa, fino a 30mila per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25mila per impresa operante nel settore agricolo, nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza si parlava di 3 milioni).

Inoltre, il terzo punto stabilito da Bruxelles consiste nel consentire agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi, inclusi i prestiti, in sovvenzioni dirette, anche in una fase successiva: l’obiettivo è spingere gli Stati a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei paesi “con rischi assicurabili sul mercato”, ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

Lo scorso 13 ottobre Bruxelles aveva ufficialmente approvato un prima proroga del Temporary framework per sei mesi, fino al 30 giugno 2021, e l’estensione della parte finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione per ulteriori tre mesi, fino al 30 settembre 2021. 

Oltre alla proroga del regime degli aiuti di Stato, Bruxelles aveva previsto l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Quadro temporaneo, per consentire agli Stati membri di contribuire anche ai costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese. La misura consente agli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro per impresa.

La decisione di sostenere queste aziende, contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi, mira a prevenire il deterioramento del loro capitale, mantenere la loro attività commerciale e fornire loro una solida piattaforma per la ripresa.

C’è poi un terzo punto nella stategia della Commissione, dedicato all’adeguamento delle condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione, in particolare per quanto riguarda l’uscita dello Stato dalle imprese in cui questo era un azionista esistente prima della ricapitalizzazione. Questa misura consente allo Stato di uscire dal capitale di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia atte a preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico. 

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, è prevista una proroga fino al 30 giugno 2021 dell’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco, ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.

 

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