Politiche agricole

Quarto Forum sul settore del riso dell’Unione europea

Clausola di salvaguardia, reciprocità ed etichettatura. Questi gli argomenti al centro della prima giornata del 4° Forum europeo del comparto, organizzato dall’Ente Nazionale Risi e che prevede un secondo appuntamento il prossimo 30 giugno, sempre in remoto.

Per la clausola di salvaguardia, tutti gli attori della filiera concordano sulla necessità di mantenere i dazi introdotti tre anni fa dall’Europa per il riso proveniente da Myanmar e Cambogia, che, dopo anni di crescita esponenziale di vendite verso la Ue, ha subito una frenata del 31% per le varietà Japonica e Indica nell’ultimo anno.

“Analogamente – afferma il presidente della Federazione Nazionale Riso di Confagricoltura, Giovanni Perinotti – abbiamo ribadito la necessità del rispetto della reciprocità dal punto di vista ambientale e sociale per il prodotto in provenienza da Paesi terzi, in analogia con le previsioni del Green Deal europeo”.

Otto problematiche che rischiano di pregiudicare il futuro delle risaie europee, ma anche altrettante soluzioni che andranno sottoposte a Bruxelles: dalla prossima scadenza della clausola di salvaguardia e dalla sua non facile applicazione, al boom delle importazioni di riso in Europa, in particolare di quello confezionato, dalla mancata reciprocità dal punto di vista ambientale e sociale dei prodotti provenienti da Paesi Terzi, dalla necessità di fondi per promuovere il riso europeo  fino all’etichettatura d’origine obbligatoria. Sono quelle affrontate quest’oggi dal “4° Forum sul settore del riso dell’UE” organizzato, in modalità da remoto, da Ente Nazionale Risi con la collaborazione del Ministero dell’Agricoltura e della filiera risicola italiana. I rappresentanti dei produttori e trasformatori (alla presenza delle rappresentanze dei Ministeri competenti degli 8 Paesi in cui si coltiva riso, unitamente ai responsabili di settore delle Regioni italiane interessate), non solo ne hanno discusso, ma hanno anche avanzato proposte di soluzioni alle istituzioni europee che hanno il compito di assumere decisioni.

Secondo il presidente dell’Ente Nazionale Risi dr. Paolo Carrà…. “il 4° Forum è stato un’ulteriore riprova di come la filiera risicola europea sia sinonimo di serietà, coesione e concretezza. Le risultanze del Forum sono fondamentali per il futuro di questo settore, strategico sotto molti aspetti compresi quelli ambientali che oggi hanno una rilevanza prioritaria nella futura programmazione della P.A.C. Mi auguro che l’impegno profuso da tutti venga premiato dalle scelte operative da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione Europea, così come è avvenuto nelle edizioni precedenti del Forum, che hanno permesso di ottenere la clausola di salvaguardia ed un budget specifico per la promozione del riso europeo”.

Nel documento che Confagricoltura ha condiviso con l’Ente Nazionale Risi, si evidenzia che il mercato del riso dell’UE ha conosciuto un incremento del consumo del prodotto in un periodo fortemente condizionato dalla pandemia.

In tale circostanza, una parte rilevante dell’incremento del consumo di riso di tipo Indica è stato, gioco forza, soddisfatto con il riso di importazione, stante la ridotta disponibilità di riso europeo per tale tipologia, determinando un incremento esponenziale dell’import nella campagna 2019/2020 che ha raggiunto il livello record di 1,68 milioni di tonnellate (+220.000 tonnellate circa rispetto alla campagna record 2018/2019).

È chiaro che durante l’emergenza da Covid-19 il settore del riso dell’Ue ha perso un’opportunità commerciale rilevante di cui hanno beneficiato i Paesi esportatori evidenziando e confermando così la necessità di dover dare alla risicoltura europea la possibilità di allineare la produzione interna al reale fabbisogno dell’Ue, per dover dipendere il meno possibile dalle importazioni. Infatti, se fossero durate più a lungo le restrizioni all’export adottate da alcuni Paesi del Sud Est asiatico nel periodo Covid-19 per non creare difficoltà di approvvigionamento sui loro mercati interni, i consumatori europei avrebbero avuto difficoltà a veder soddisfatta la loro domanda, così come già avvenuto nel 2008.

La necessità della sicurezza dell’approvvigionamento di riso europeo, acquista, oggi, ancora più rilevanza se si considera che il 27 gennaio 2021 il Joint Research Centre della Commissione europea ha pubblicato uno studio relativo all’impatto economico cumulativo degli accordi commerciali sull’agricoltura dell’Unione europea. In tale studio, confermando le criticità già rilevate in un precedente studio (2016) per diversi settori, tra i quali quello del riso, si afferma che entro il 2030 aumenteranno ulteriormente le importazioni nell’Ue con conseguente riduzione della produzione del riso europeo (-1,5%) e del suo prezzo (-7%) che porteranno ad un calo del valore della produzione pari a 95 milioni di euro. Queste eventualità devono essere scongiurate per garantire alla risicoltura europea di mantenere le sue peculiarità in termini economici, sociali e ambientali e al consumatore di poter godere di un prodotto sicuro in termini di Security e Safety. A questo proposito le nuove strategie politiche dell’Unione possono rappresentare un’occasione unica. La Commissione europea è disponibile a collaborare con la filiera del riso europeo per la definizione di strategie di sviluppo del settore?

Alla luce di quanto precede, di conseguenza vengono evidenziate le tematiche del quarto Forum sul settore del riso dell’Unione europea.

  1. Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) con la previsione di una clausola di salvaguardia di più facile ed immediata attivazione e che la sua applicazione sia prevista, altresì, nell’ipotesi in cui le importazioni causino o rischino di causare gravi difficoltà anche ai produttori agricoltori.
  2. Futuro della clausola di salvaguardia (ricorso) e decisioni in merito alle azioni da adottare a seguito della scadenza della misura oggi esistente a far data dal 18 gennaio 2022.
  3. Richiesta di ritiro delle concessioni EBA accordate dall’UE al Myanmar per il mancato rispetto dei diritti umani ed inserimento del prodotto riso nell’elenco dei prodotti oggetto del vigente regolamento di revoca delle concessioni alla Cambogia, una volta cessata la validità del regolamento di applicazione della clausola di salvaguardia.
  4. Richiesta di un monitoraggio più attento dei flussi di importazione del riso confezionato e adozione di misure tali da ridurre i quantitativi in entrata o tali da ridurne la competitività.
  5. Previsione di un budget specifico per il riso nell’ambito del regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli.
  6. Reciprocità dal punto di vista ambientale e sociale per il prodotto in provenienza da Paesi terzi in analogia alle previsioni del Green Deal europeo.
  7. Nuova PAC: ricadute sul settore risicolo per l’applicazione della strategia “Farm to Fork” e della strategia per la biodiversità.
  8. Etichettatura d’origine dell’alimento: Il riso europeo è tutelato?

 

  1. Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) con la previsione di una clausola di salvaguardia di più facile ed immediata attivazione e che la sua applicazione sia prevista, altresì, nell’ipotesi in cui le importazioni causino o rischino di causare gravi difficoltà anche ai produttori agricoltori.

La clausola di salvaguardia sul riso importato da Cambogia e Myanmar, entrata in vigore il 18 gennaio 2019, è stata ottenuta con un considerevole dispendio di risorse da parte della filiera, delle istituzioni nazionali e dei servizi della Commissione europea. Soprattutto, la clausola di salvaguardia è stata ottenuta dopo più di 5 anni da quando è stato rilevato il fenomeno dell’incremento esponenziale delle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar.

L’applicazione delle disposizioni della clausola di salvaguardia generale al caso del riso si è rilevata estremamente complessa, piuttosto artificiosa, altamente imprevedibile, e, quindi, aperta a ricorsi legali.

Alla luce di ciò, la normativa in vigore deve essere modificata affinché la clausola di salvaguardia sia di più facile ed immediata applicazione, anche nel caso in cui le importazioni causino o rischino di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione europea, intesi non solo come soggetti economici appartenenti all’industria di trasformazione ma anche come appartenenti al comparto agricolo.

La necessità di disporre di una clausola di salvaguardia di facile ed immediata applicazione non implica però la necessità di un meccanismo automatico di salvaguardia “identico” a quello oggi definito dall’articolo 29 del regolamento (UE) n.978/2012, che nella sua formulazione risulta essere ampiamente criticato dalla società di consulenza BKP che per conto della Commissione europea sta valutando la modifica del regolamento SPG con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Tale società ha messo in evidenza che il meccanismo automatico di salvaguardia di cui all’articolo 29 del regolamento SPG (che, oggi, non si applica al riso) non funzionerebbe nella pratica perché solleva una serie di questioni concettuali e amministrative di difficile risoluzione e alle quali, oggi, la Commissione sembra non essere in grado di fornire valide argomentazioni che possano scongiurare l’impugnazione di una sua eventuale applicazione. Oltre a ciò, la società BKP rileva che l’esperienza ha dimostrato che “l’automatismo” – così come è oggi regolamentato – non funziona nella pratica perché, essendo legato alla crescita delle importazioni, si basa su dati che potrebbero non essere affidabili e tempestivi (ritardo nelle informazioni, difficoltà a considerare l’anno di riferimento, dubbi interpretativi, etc.). Motivo per cui la Commissione non ha mai attivato, fino ad ora, questo meccanismo per nessun prodotto o categoria di prodotto. Oltre a quanto precede, lo studio in atto rileva che l’automatismo potrebbe causare un effetto “montagne russe”. In pratica, una volta applicata la clausola di salvaguardia alle importazioni di un determinato Paese, l’anno successivo queste importazioni dovrebbero diminuire, essendo gravate da dazi, portando alla rimozione delle misure di salvaguardia per l’anno successivo. In tale anno successivo si potrebbe registrare un nuovo forte aumento dell’import da tale Paese, portando all’applicazione della clausola di salvaguardia e così di seguito. Inoltre, il meccanismo – “si ribadisce così come oggi è regolamentato” – non sembrerebbe fornire una reale protezione per i prodotti dell’Ue, perché le minori importazioni da un Paese al quale è stata applicata la salvaguardia potrebbero essere compensate da maggiori importazioni da altri Paesi

 

terzi. Secondo lo studio citato, l‘applicazione del meccanismo automatico di salvaguardia (articolo 29), così come oggi definito dal regolamento SPG, creerebbe incertezza economica con effetti negativi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro sia nell’Unione europea sia nel Paese al quale è stata applicata la clausola.

Pertanto, è necessario creare maggior spazio politico per consentire l’istituzione di una salvaguardia più adeguata alle specifiche condizioni di mercato, rivedendo il regolamento n. 978/2012 che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate in modo che:

  • ·  l’applicazione delle misure di salvaguardia generale (articolo 22) sia facile, veloce e prenda in considerazione anche le gravi difficoltà degli agricoltori;
  • ·  un meccanismo automatico di salvaguardia che ripristini le tariffe possa essere valutato alla luce delle considerazioni che potranno emergere dallo studio in atto da parte della società BKP con l’adozione di un sistema di immediata applicazione, valido per l’effettiva tutela della filiera e tale da non creare un effetto distorsivo per il mercato del riso, attualmente determinato applicando l’articolo 29. Si impone un’adeguata riflessione sul meccanismo e sui rimedi necessari per garantire un adeguato equilibrio tra la produzione europea e le importazioni nell’Ue.

 

  1. Futuro della clausola di salvaguardia (ricorso) e decisioni in merito alle azioni da adottare a seguito della scadenza della misura oggi esistente a far data dal 18 gennaio 2022.

Il governo Cambogiano e la Federazione Cambogiana dei produttori di riso (CRF) hanno presentato ricorso presso il tribunale dell’UE per l’annullamento del regolamento che istituisce misure di salvaguardia contro le importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar (reg. UE n. 2019/67).
Il ricorso è stato depositato il 10-04-2019 e il Tribunale nel corso del 2020 ha ritenuto il ricorso stesso ricevibile.

Si prevede che la pronuncia del Tribunale potrà avvenire solo a fine anno o addirittura dopo il 18 gennaio 2022, data di scadenza della clausola di salvaguardia (salvo ovviamente l’appello che potrà essere azionato dinnanzi alla Corte di Giustizia).
È indubbio che la clausola di salvaguardia abbia svolto gli effetti sperati, limitando l’accesso nell’Unione europea di riso lavorato Indica a dazio zero da Cambogia e Myanmar. La situazione connessa al Covid-19 non permette oggi di valutare il danno che potrebbe ripercuotersi sulla filiera dalla ripresa delle importazioni da Cambogia e Myanmar dal 18 gennaio 2022. È lecito, però, attendersi un aumento della competitività del prodotto importato da questi Paesi arrecando un nuovo danno al settore del riso europeo. D’altro canto è palese l’interesse dei due Paesi in causa a voler ancora rifornire il mercato dell’Unione europea con il loro prodotto, considerata l’impugnazione da parte del Governo cambogiano e di CRF del regolamento che ha istituito l’applicazione della clausola di salvaguardia per il riso importato dalla Cambogia e dal Myanmar e il continuato flusso di esportazione da parte del Myanmar verso l’Unione europea (di riso Japonica) anche durante il periodo di vigenza della salvaguardia.

La Commissione, pertanto, dovrebbe considerare la minaccia di pregiudizio che queste esportazioni potrebbero nuovamente arrecare al mercato del prodotto europeo, valutando la proroga del regolamento oggi in vigore o adottando prima facie nuove misure di salvaguardia atte a prevenire effetti dannosi per i produttori dell’Unione europea.

La Commissione:

  • ·  nella considerazione che l’obiettivo dei meccanismi di salvaguardia dell’SPG è quello di

rispondere “con tempestività” alle gravi difficoltà o alla minaccia di difficoltà causate ai produttori dell’Unione europea dai prezzi e/o dai volumi di importazione dai PMA (Paesi Meno Avanzati);

  • ·  per raggiungere il terzo obiettivo della riforma dell’SPG, entrata in vigore nel 2014, vale a dire evitare effetti dannosi per i produttori dell’Unione europea;

dovrà valutare la minaccia di pregiudizio che la ripresa delle importazioni da Cambogia e Myanmar potrà arrecare al mercato del riso europeo, adottando tempestivamente prima facie misure di salvaguardia adeguate a ripristinare la competitività della produzione comunitaria.

  1. Richiesta di ritiro delle concessioni EBA accordate dall’UE al Myanmar per il mancato rispetto dei diritti umani ed inserimento del prodotto riso nell’elenco dei prodotti oggetto del vigente regolamento di revoca delle concessioni alla Cambogia, una volta cessata la validità del regolamento di applicazione della clausola di salvaguardia.

Myanmar

Il golpe in Myanmar, messo in atto dalle forza armate birmane il 1° febbraio 2021, è un grave attacco alla libertà che non può lasciare indifferenti.

Non è più condivisibile il comportamento attuato dalla Commissione in questi anni, che dopo aver ripetuto che le importazioni agevolate hanno lo scopo di contribuire alla riduzione della povertà dei cittadini di questi Paesi e di contribuire al rispetto dei diritti umani, civili e del lavoro degli stessi, continua a permettere il flusso in ingresso di riso anche quando palesemente la ratio dei provvedimenti legislativi non corrisponde alla realtà. È importante pretendere dall’Unione europea che i prodotti in ingresso nell’Unione stessa rispettino i medesimi standard di qualità, di politica ambientale e di tutela dei diritti umani vigenti in Europa.

La grave situazione del rispetto dei diritti umani da parte del Governo del Myanmar è ampiamente illustrata dal Study in support of an impact assessment to prepare the review of GSP Regulation No 978/2012 (Interim Report – 20 November 2020)” redatto da BKP Economic Advisors, in qualità di consulente della Commissione, dal quale emerge che:

  • ·  l’indicatore dello stato di diritto per il Myanmar è di 1,5 su 10, punteggio attribuito alla struttura governativa altamente centralizzata e all’elevata presenza militare che non è monitorata o limitata dalla supervisione civile/parlamentare;
  • ·  circa 1,13 milioni di bambini sono coinvolti nel lavoro minorile;
  • ·  la povertà, con grandi diseguaglianze tra aree urbane e rurali, influisce sul tenore di vita di molti; i

mezzi di sussistenza, il diritto al cibo e il diritto alla sicurezza per le comunità rurali sono stati compromessi dai progetti di sviluppo, colpendo le opportunità di sostentamento. Continua a persistere l’acquisizione di terre attraverso sgomberi forzati;

  • ·  la discriminazione, la corruzione, la tassazione arbitraria, l’estorsione e la mancanza di infrastrutture stradali di base, influiscono sull’assistenza sanitaria e colpiscono negativamente le donne e le minoranze etniche;
  • ·  la denutrizione materna e infantile viene segnalata come una delle maggiori preoccupazioni sanitarie del Myanmar;
  • ·  l’istruzione non è gratuita e limita l’accesso ai gruppi vulnerabili e rurali e alle minoranze etniche, compresi i giovani Rohingya;
  • ·  il Myanmar ha uno dei più alti tassi di deforestazione a livello globale a causa del disboscamento illegale;
  • ·  i musulmani Rohingya, una minoranza, affrontano la discriminazione istituzionale che li spinge a continuare a migrare fuori dal Myanmar. Le donne e i ragazzi Rohingya affrontano sistematici atti di violenza, tra cui sparizioni forzate e arresti arbitrari;
  • ·  i bambini, specialmente quelli delle minoranze etniche, spesso non sono registrati e non possiedono un certificato di nascita; ciò ostacola le future opportunità educative, economiche e politiche.

Già nel 2018 le Nazioni Unite avevano chiesto alla giustizia internazionale di perseguire il capo dell’esercito e altri cinque alti comandanti militari per “genocidio intenzionale”, “crimini contro l’umanità” e “crimini di guerra” contro la minoranza musulmana dei Rohingya e nonostante ciò l’Unione europea non ha adottato nei confronti del Myanmar provvedimenti atti a revocare le concessioni accordate che non hanno effettivamente migliorato le condizioni di vita della popolazione civile.

A fronte dell’aumento delle importazioni di riso Indica dal Myanmar, la Commissione europea ha applicato la clausola di salvaguardia per il riso Indica, dimostrando il grave danno causato ai produttori dell’Unione europea dalle importazioni da tale Paese. Il Myanmar ha però completamente deviato l’applicazione della clausola di salvaguardia sostituendo le esportazioni di riso Indica con il riso Japonica con quantitativi che sono passati dalle 31.500 tonnellate circa del 2018 alle 158.700 tonnellate circa del 2020.

Recentemente il Consiglio dell’UE, in conseguenza del golpe in Myanmar, ha adottato misure restrittive nei confronti di 35 persone fisiche birmane – responsabili di decisioni repressive, di gravi violazioni dei diritti umani e di minare la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar – e di 2 società controllate dall’esercito che dispongono di 14 riserie.

Si tratta di un primo passo, a breve si vedrà se le misure saranno in grado di ridurre le importazioni di riso dal Myanmar e, in caso negativo, si dovrà agire tempestivamente revocando la concessione EBA e, di conseguenza, ripristinare il dazio sul riso importato dal Myanmar senza aver paura di assumere questo provvedimento per timore di penalizzare i risicoltori birmani. Come, infatti, è già stato verificato nel corso della stesura del dossier di apertura dell’indagine per l’applicazione della clausola di salvaguardia, gli unici a beneficiare dell’aumento dei traffici di riso verso l’Unione europea a dazio zero sono stati gli esportatori birmani e nessun beneficio diretto delle misure di politica comunitaria è ricaduto sulla popolazione.

Pertanto, la Commissione dovrà:

  • ·  adottare un provvedimento di revoca delle concessioni accordate al Myanmar, sia per il riso

Indica sia per il riso Japonica, in conseguenza del reiterato mancato rispetto dei diritti umani in

tale Paese, nel caso in cui le misure restrittive adottate dal Consiglio Ue si rivelassero inefficaci;

  • ·  fare proprie le valutazioni espresse dalla BKP Economic Advisors, consulenti della Commissione, che tra i vari scenari ipotizza l’uscita del Myanmar dai PMA dal 2024, con il conseguente ripristino della tariffa doganale comune per il riso.

Cambogia

Il riso di tipo Indica non è stato incluso nell’elenco dei prodotti cambogiani riassoggettati a dazio nell’ambito del regolamento (reg UE n.2020/550) che ha previsto la revoca delle agevolazioni tariffarie in conseguenza del mancato rispetto dei diritti umani da parte delle autorità di questo Paese.

Nei documenti preparatori del regolamento di cui sopra, gli uffici della Commissione avevano specificato che la mancata inclusione del riso Indica all’interno del provvedimento era stata prevista perché per il riso di origine cambogiana era già stata adottata la clausola di salvaguardia.

A ragion di logica, dunque, in mancanza di una proroga o nuova clausola di salvaguardia, il riso, dopo il 17 gennaio 2022, “dovrà” obbligatoriamente essere inserito all’interno del regolamento (UE) n.2020/550 e, prima di tale periodo, dovrà essere attivato l’iter necessario per consentire l’efficacia della misura già dal 18 gennaio 2022, se non prorogata.

Pertanto, la Commissione dovrà:
· attivare, prima del 18 gennaio 2022, l’iter necessario per includere il riso nell’elenco dei prodotti

riassoggettati a dazio a seguito della revoca temporanea delle concessioni EBA alla Cambogia (reg. UE n.2020/550) a causa della violazione dei diritti umani in tale Paese.

  1. Richiesta di un monitoraggio più attento dei flussi di importazione del riso confezionato e adozione di misure tali da ridurre i quantitativi in entrata o tali da ridurne la competitività.

Nel corso della campagna 2019/2020 è stato registrato un aumento del 30% delle importazioni di riso lavorato già confezionato. Relativamente alle confezioni fino a 5 kg dalle 73.933 tonnellate registrate nella campagna 2018/2019 il livello delle importazioni è passato a 108.423 tonnellate (+47%). Per le confezioni da 5 a 20 kg dalle 250.451 tonnellate registrate nella campagna 2018/2019 il livello delle importazioni è passato a 311.703 tonnellate (+24%). In tal modo il totale delle importazioni di riso lavorato già confezionato è aumentato in una sola campagna di commercializzazione di 95.742 tonnellate, passando dalle 324.384 alle 420.126 tonnellate. I principali fornitori sono la Thailandia per le confezioni fino a 5 kg e la Cambogia per le confezioni da 5 a 20 kg.

Considerando entrambi i confezionamenti la Thailandia rappresenta il 29% dell’import totale e la Cambogia il 27%. Degno di considerazione è il fatto che la Cambogia è il principale fornitore di riso lavorato confezionato da 5 a 20 kg, nonostante l’applicazione della clausola di salvaguardia.
Le importazioni di riso già confezionato è fonte di grande preoccupazione per la filiera risicola europea perché le 420.126 tonnellate importate già confezionate rappresentano circa il 50% dell’import totale di riso lavorato. La preoccupazione è accresciuta dalla constatazione che il sistema di monitoraggio attuato dalla Commissione europea per il controllo del flusso delle importazioni nell’Ue è attualmente poco accurato. Oltre ad aver rilevato l’esistenza di errori nell’evidenza del dato da parte della Commissione, risulta che attualmente il sistema di sorveglianza non sia adeguato per consentire un’analisi dell’effettiva situazione di mercato.

Pertanto, si chiede alla Commissione:

  • ·  di effettuare un più attento monitoraggio delle importazioni di riso lavorato confezionato in

modo da consentire al settore di analizzare correttamente la situazione di mercato;

  • ·  nella considerazione che l’import di riso confezionato è un fenomeno che rischia di pregiudicare l’equilibrio dell’intera filiera comunitaria, proceda all’istituzione di uno specifico codice di

tariffa doganale accompagnato da relativo dazio.

  1. Previsione di un budget specifico per il riso nell’ambito del regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli.

L’incremento dei consumi rilevato nel 2020, che si ricorda essere stato coperto, giocoforza, da prodotto di importazione, evidenzia ancora più marcatamente l’esigenza di spiegare al consumatore i valori positivi del riso coltivato in Europa, puntando in primis sulla sostenibilità, qualità e peculiarità del riso europeo. Il regolamento n. 1144/2014 contiene strumenti utili per la filiera per raggiungere gli obiettivi di comunicazione e promozione del prodotto europeo. Il budget specifico previsto nel 2019 ha dato la possibilità alla filiera di poter metter in atto due distinti progetti di promozione.

Sarebbe, però, necessario, concertare gli sforzi della filiera per mettere in grado il maggior numero di Paesi produttori di riso dell’Unione di predisporre e di vedersi aggiudicato un programma promozionale per tutta la risicoltura europea. Allo scopo, vista l’esigenza della filiera di meglio connotare il prodotto europeo e di farne conoscere gli aspetti specifici al consumatore, sarebbe necessario all’interno del regolamento (UE) n. 1144/2014, disporre, ancora una volta, di un budget specifico di promozione per il riso.

Alla luce di quanto precede, si formula la richiesta di prevedere un budget specifico per il riso europeo di circa 8 milioni di euro.

 

  1. Reciprocità dal punto di vista ambientale e sociale per il prodotto in provenienza da Paesi terzi in analogia alle previsioni del Green Deal europeo.

Da un punto di vista più generale, non si può non considerare che il Green Deal imporrà nuove regole al settore agricolo per adeguarsi ad un maggior rispetto ambientale. Affinché le politiche messe in atto possano risultare vincenti è necessario che l’esecutivo dell’Unione europea comprenda che l’impatto positivo dell’applicazione del Green Deal non può prescindere da uno sforzo deciso di regolare gli accordi commerciali multilaterali nel rispetto della reciprocità.

Oggi, non sono ancora ben definiti gli impegni che il Green Deal potrà porre in capo alla filiera risicola europea, ma sembrano essere già chiari i risvolti negativi a carico della stessa filiera derivanti dalla stipula di accordi commerciali bilaterali che non sono ispirati a questo principio della reciprocità. Nello studio effettuato dal JRC nel gennaio 2021 emerge, infatti, che diversi prodotti, tra i quali il riso, dovrebbero essere considerati “sensibili” in ogni negoziato commerciale ed emerge, altresì, che da qui al 2030, proprio in conseguenza degli accordi bilaterali commerciali, si verificherà una riduzione della produzione interna e dei prezzi del riso coltivato nell’Unione europea. Considerato lo stretto legame che unisce il Green Deal con le politiche commerciali, si teme che il mercato del riso possa essere sensibilmente compromesso dalle scelte messe in atto da Paesi terzi che non condividono le stesse ambizioni ecologiche dell’Unione europea.

Il caso più evidente è, per esempio, quello relativo al Myanmar per il quale la società di consulenza BKP, incaricata dalla Commissione europea per la revisione del regolamento SPG, nel suo studio ha già evidenziato che questo Paese ha uno dei più alti tassi di deforestazione a livello globale a causa del disboscamento illegale, che i regolamenti ambientali sono raramente applicati e che gli interessi commerciali spesso prevalgono sulle preoccupazioni ambientali. A tutto ciò si aggiunge che neppure il rispetto dei diritti umani viene garantito, prerequisito che riteniamo indispensabile per il perfezionamento degli accordi commerciali (bilaterali o concessioni unilaterali).

Appare evidente che la risicoltura, come effetto collaterale del Green Deal europeo, si troverà a dover fronteggiare il dumping da Paesi che volontariamente o involontariamente si muoveranno più lentamente nell’adozione di un’agricoltura più verde o non si muoveranno affatto in tal senso. La Commissione potrà garantire che le importazioni da Paesi terzi siano conformi a tutti gli standard di produzione dell’Ue? Si potrà essere certi che gli agricoltori dei Paesi terzi rispetteranno tutti gli impegni che vengono richiesti ai risicoltori europei all’interno del Green Deal? Se ciò non avverrà, il Green Deal non raggiungerà i suoi obiettivi e, al contrario, determinerà un’ulteriore contrazione della risicoltura europea che lascerà spazio a importazioni di riso con standard produttivi inferiori. Quindi, non si tratta solo di dover pretendere che il prodotto d’importazione nell’Unione debba rispettare gli stessi standard qualitativi del prodotto comunitario, ma anche che i Paesi terzi rispettino tutti gli impegni che vengono richiesti ai risicoltori nell’ambito del Green Deal.

La stipula di accordi commerciali bilaterali, ma ancora di più la concessione di preferenze unilaterali, che dovrà considerare in termini di reciprocità gli impegni a cui saranno assoggettati i produttori dell’Unione europea in termini di Green Deal, rischia di danneggiare una coltivazione che oggi ha già grande valenza in termini ambientali ed economici. Se l’Unione europea procederà senza una valutazione di impatto cumulativo delle nuove politiche dell’Unione europea che definisca i nuovi impegni a carico dei produttori dell’Unione europea e le garanzie che agli stessi devono poter essere concesse per il rispetto delle stesse regole da parte dei produttori dei Paesi terzi, la coltivazione del riso in Europa sarà compromessa.

Pertanto, alla luce di quanto precede:

  • ·  ogni decisione adottata all’interno del Green Deal e della politica commerciale dell’Unione europea

dovrà essere oggetto di una rigorosa valutazione di impatto in termini di reciprocità;

  • ·  nei futuri accordi commerciali il riso dovrà essere sempre considerato quale prodotto “sensibile”;
  • ·  la stipula di accordi bilaterali e la concessione di preferenze unilaterali dovranno avvenire solo con

Paesi che siano in grado di garantire i medesimi standard in materia di rispetto dei diritti civili, politici e di regole ambientali vigenti nell’Ue.

  1. Nuova PAC: ricadute sul settore risicolo per l’applicazione della strategia “Farm to Fork” e della strategia per la biodiversità

Gli aumenti della produttività agricola avvenuti durante il 20° secolo hanno permesso di soddisfare gran parte delle esigenze alimentari della popolazione europea. Questo incremento produttivo può essere attribuito innanzitutto agli investimenti pubblici e privati nella ricerca e sviluppo (R&S) che hanno stimolato l’innovazione sul campo da parte degli agricoltori di tutta l’Unione europea. Allo stesso tempo, la mancata mitigazione dei moderni sistemi intensivi di produzione agricola può far aumentare il costo dell’agricoltura per la collettività. Pertanto, dalla fine degli anni ‘90 sono stati attuati significativi sforzi per promuovere l’intensificazione sostenibile nei moderni sistemi agricoli, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impronta ambientale mantenendo la produttività dell’azienda agricola (Garnett et al., 2013); su questo tema la Commissione europea ha espresso la propria visione nella strategia “Farm to Fork” e in quella per la biodiversità nell’ambito del più ampio Green Deal.

Il Green Deal, con le sue strategie, ha lo scopo di definire uno scenario, di indicare una direzione. E in questo senso è assolutamente condivisibile. Tuttavia, riconosciuta la natura di questo documento – scritto indicando ipotesi di lavoro ancora tutte da verificare e per le quali la Commissione non ha ancora prodotto i necessari studi di impatto – si deve cogliere l’occasione per avviare una riflessione ampia e per quanto possibile condivisa tra tutti gli stakeholder della filiera risicola.

Affinché le sfide imposte dal Green Deal possano tutelare al meglio la sostenibilità economica del settore e il reddito dei risicoltori, sarà importante che i decisori politici attuino un approccio onnicomprensivo delle scelte relative alla futura Politica Agricola Comune, raccordando, come detto, l’EU Green Deal con la Trade policy review e considerando il riso come prodotto sensibile.

Analizzando nello specifico la strategia “Farm to Fork” della Commissione non si può che essere colpiti dall’intento di volere ridurre l’utilizzo del 50% per gli agrofarmaci e del 20% per i fertilizzanti, senza tener conto dei progressi già compiuti dall’intero comparto agricolo, e risicolo nello specifico, in termini di sostenibilità. Negli ultimi anni sono aumentate le pressioni da parte di parassiti e di infestanti, anche alieni, che creano danni enormi. Negli ultimi 30 anni in Italia si è scesi da mille agrofarmaci disponibili a soli 300. È quindi, difficile realizzare gli obiettivi in un contesto come quello della risicoltura europea, dal momento che si soffre di una crescente povertà di soluzioni a disposizione di una fitoiatria che sta già mostrando crescenti difficoltà in campo. Nel settore del riso conosciamo bene gli effetti di tale drastico impoverimento di soluzioni fitosanitarie che hanno richiesto al comparto una sempre maggiore integrazione fra tecniche diverse (chimiche, digitali e anche genetiche), al fine di fronteggiare meglio le avversità.

La risicoltura europea ha già raggiunto in tal senso un livello di eccellenza grazie all’alta specializzazione della coltivazione che ha favorito il ricorso a strumenti e pratiche quali la difesa integrata, gli strumenti di agricoltura di precisione e i sistemi di monitoraggio, ammodernando i sistemi produttivi in una prospettiva di migliorare la sostenibilità. Con un’ulteriore forte limitazione dei mezzi di difesa e senza alternative praticabili, le produzioni crollerebbero; secondo un rapporto di VSAFE, spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, emerge, infatti, che l’assenza di metodologie di difesa comporterebbe una riduzione della resa media del riso in Italia dell’84%.

Sarebbe necessario attivare risorse e mettere in atto una ricerca scientifica mirata per studiare e mettere a disposizione dei risicoltori protocolli produttivi in linea con l’obiettivo di ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti ma senza imporre riduzioni percentuali dei prodotti stessi che potrebbero creare danni al settore e alla filiera.

La strategia “Farm to Fork” e quella per la biodiversità non propongono una valorizzazione del ruolo delle NBT (New Breeding Technologies) e dell’innovazione nel settore agroalimentare, promuovendo invece l’aumento della produzione biologica che, senza una valutazione dell’impatto economico, potrebbe mettere in forte difficoltà sia la risicoltura europea nel suo complesso, che a fronte di una ridotta produttività e ad un aumento del consumo dipenderebbe maggiormente dalle importazioni, sia la stessa agricoltura biologica che non avrebbe garanzie di redditività se all’aumento della superficie non dovesse corrispondere un aumento della domanda.

L’«agricoltura 4.0» dovrebbe essere attuata anche affrontando in maniera scientifica lo sviluppo delle nuove tecnologie di selezione varietale promuovendo tecniche che siano in grado di consentire agli agricoltori di produrre nel rispetto della sicurezza alimentare e della trasparenza informativa.

Le esigenze imposte dal cambiamento climatico, dalla nuove fitopatie e la tutela della biodiversità richiedono un approccio di valutazione di queste nuove tecnologie nella fase di revisione della politica agricola comune per migliorare l’efficienza della produzione agricola.

Valutiamo positivamente le recenti rassicurazioni dei Commissari europei competenti, i quali hanno pubblicamente annunciato che le misure di implementazione della strategia “Farm to Fork” e di quella sulla biodiversità verranno sottoposte ad una rigorosa valutazione d’impatto.

Occorre qui ribadire un aspetto precedentemente esaminato e che potrebbe minare il livello delle tutele dei produttori: la questione della reciprocità nell’ambito del commercio con i Paesi terzi imponendo il rispetto della sostenibilità anche nel commercio internazionale proteggendo lo standard comunitario. I prodotti di importazione dovranno, quindi, obbligatoriamente rispettare le stesse garanzie di sostenibilità ambientale e di salubrità che sono imposte per i prodotti coltivati nell’UE evitando così l’innescarsi di fenomeni di dumping azionati da paesi che non intendono adottare procedure per attuare un’agricoltura più verde.

Alla luce di quanto precede:

  • ·  si raccomanda alla Commissione un approccio serio di valutazione d’insieme del Green Deal e delle strategie connesse alla Trade Policy review;
  • ·  si raccomanda alla Commissione di adottare studi di impatto preventivi alla imposizione di regole rigide che potrebbero mettere in seria difficoltà il sistema produttivo risicolo dell’Ue.
  1. Etichettatura d’origine dell’alimento: il riso europeo è tutelato?

Dal 1° aprile 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunitario in materia di indicazione di origine, che prevede l’introduzione dell’obbligo di indicare in etichetta la provenienza dell’ingrediente primario se non coincide con l’origine del prodotto o con il Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione.
Tale regolamento non si applica al riso in quanto mono ingrediente.

Il Green Deal che la Commissione vuole realizzare, anche con la strategia “Farm to Fork”, inizia dalla trasparenza a tavola e l’obbligo di indicare l’origine del prodotto sulla confezione va in questo senso.
Al fine di fornire informazioni corrette ai consumatori, è necessario avviare i lavori legislativi su una forma obbligatoria di etichettatura. Sul tema dell’obbligatorietà dell’origine in etichetta la posizione agricola ed industriale converge.

In merito alle regole da applicare, l’intero settore risicolo dell’UE concorda sulla necessità di un’etichettatura comunitaria obbligatoria per il riso.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione della nuova normativa che dovrà prevedere l’etichettatura obbligatoria:

i risicoltori dell’UE, come formulato nel documento COPA – COGECA, ritengono che l’etichettatura debba prevedere obbligatoriamente l’indicazione del paese in cui il riso è stato coltivato,

l’industria di trasformazione dell’UE ritiene che l’indicazione obbligatoria dell’origine debba essere attuata secondo le modalità previste dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/775, fornendo in alternativa una delle seguenti indicazioni geografiche: uno o più Stati membri o paesi terzi, “UE”, “non UE” o “UE e non UE”.

Pertanto, alla luce di quanto precede:

  • ·  In merito alle regole da applicare, l’intero settore risicolo dell’UE concorda sulla necessità di un’etichettatura comunitaria obbligatoria per il riso.
  • ·  Per quanto riguarda le modalità di applicazione della nuova normativa che dovrà prevedere l’etichettatura obbligatoria:

i risicoltori dell’UE, come formulato nel documento COPA – COGECA, ritengono che l’etichettatura debba prevedere obbligatoriamente l’indicazione del paese in cui il riso è stato coltivato;

l’industria di trasformazione dell’UE ritiene che l’indicazione obbligatoria dell’origine debba essere attuata secondo le modalità previste dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/775, fornendo in alternativa una delle seguenti indicazioni geografiche: uno o più Stati membri o paesi terzi, “UE”, “non UE” o “UE e non UE”.

 

 

Condividi