Politiche agricole

La più recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrebbe spingere i responsabili delle decisioni dell’Ue a rafforzare i meccanismi per proteggere la comunità europea dei coltivatori di riso

 

Il 9 novembre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso un’importante sentenza sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar. La principale conseguenza di questa decisione è che il tribunale ha annullato l’atto di esecuzione della Commissione che imponeva misure di salvaguardia sulle importazioni da entrambi i paesi. La Cambogia e il Myanmar hanno beneficiato notevolmente negli ultimi anni dell’accordo “EBA” (Everything but Arms), che ha consentito loro di esportare considerevoli volumi elevati di esenzione fiscale in Europa, mettendo a rischio la redditività dei produttori dell’UE. Poiché a Bruxelles è in corso il regolamento sullo schema generalizzato di preferenze tariffarie (SPG), il Copa e la Cogeca invitano i decisori europei a prendere atto della decisione proponendo un sistema rafforzato.

Il governo cambogiano ha affermato una violazione degli articoli 22, paragrafi 1 e 2 e 23 del regolamento 978/2012 che applica un regime di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), poiché nel regolamento di esecuzione la Commissione ha interpretato erroneamente la nozione di “produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti” e limitandola all’origine delle materie prime. La Corte sostiene che, sebbene i prodotti ammissibili alle misure di salvaguardia siano “originari di un paese beneficiario”, il principio di origine non si applica a “prodotti simili o direttamente concorrenti”. Inoltre, il tribunale ha accolto le censure del governo cambogiano relative a manifesti errori di valutazione compiuti dalla Commissione nell’adeguamento dei prezzi dell’UE e delle importazioni.

Il Copa e la Cogeca riconoscono la sentenza e ne rispettano l’esito, anche se deploriamo l’annullamento dell’atto di esecuzione. Tuttavia, comprendiamo che l’attivazione degli articoli 22 e 24, paragrafo 2, dell’SPG, data la sua natura ampia e generica, avrebbe potuto essere complicato. Infatti, l’applicazione della clausola di salvaguardia nel gennaio 2019 rappresenta il primo e unico caso nell’ambito del regolamento SPG.

Questa sentenza della Corte di giustizia europea arriva in un momento in cui la revisione dell’SPG è in discussione tra il Consiglio e il Parlamento europeo. I colegislatori devono quindi imparare da questo caso da manuale per rafforzare l’intero sistema. Il Copa e la Cogeca si sono battuti per una forte revisione dell’SPG e per il miglioramento di un possibile meccanismo automatico, non solo per la certezza delle azioni necessarie ai coltivatori di riso e alle cooperative agricole europee, ma anche per una procedura amministrativa chiara e solida. In questa direzione, abbiamo accolto con favore il buon esito che la commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo ha raggiunto il 17 maggio e ci auguriamo che il Consiglio dell’Unione europea trovi un buon compromesso, vicino a quello del Parlamento europeo.

La comunità europea dei risicoltori invita gli Stati membri a continuare la trattativa, puntando sul raggiungimento di un meccanismo chiaro, solido ed efficiente, da attivare solo quando si registrano i danni ai coltivatori di riso. Inoltre, questo meccanismo dovrebbe essere rapido, altrimenti i danni causati dalle importazioni porterebbero danni insopportabili a un settore risicolo europeo già pesantemente colpito dalle recenti crisi.

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